Proposta di concordato: necessario il pagamento di almeno il 20 per cento dell’ammontare dei crediti chirografari
Il pagamento, dopo l’omologazione, dei creditori chirografari in una misura inferiore comporterebbe di per sé un inadempimento del concordato, trattandosi di una proposta vincolante per il debitore
La proposta di concordato deve assicurare, in ogni caso, il pagamento di almeno il 20 per cento dell’ammontare dei crediti chirografari. E con tale disposizione si è previsto, per il solo concordato liquidatorio, sanciscono i giudici (ordinanza numero 618 del 12 gennaio 2026 della Cassazione) un requisito di ammissibilità (definito, altrimenti, di fattibilità giuridica) consistente nella necessità che la proposta di concordato assicuri il pagamento dei crediti chirografari almeno nella misura del 20 per cento.
Ma in cosa consiste esattamente tale requisito di ammissibilità del concordato? A tale domanda i giudici hanno provato a rispondere esaminando il caso di una ‘s.r.l.’ in liquidazione che ha visto respingere la propria domanda di concordato preventivo liquidatorio, con conseguente declaratoria di fallimento, a fronte della inettitudine della proposta concordataria ad assicurare il pagamento di almeno il 20 per cento dei crediti chirografari.
Il termine “assicurare”, in quanto riferito alla proposta di concordato, significa, precisano i giudici, innanzitutto, che il debitore deve assumere l’obbligo di pagare i creditori chirografari (ab origine o degradati) nella misura minima indicata dalla legge, con la conseguenza che, dopo l’omologazione, il pagamento dei creditori chirografari in una misura inferiore comporterebbe di per sé un inadempimento del concordato, trattandosi di una proposta vincolante per il debitore.
Ma il termine “assicurare” ha anche un significato ulteriore, che è riferibile al piano di concordato, nel senso che questo deve consentire di prevedere, con ragionevole certezza, che la percentuale minima di legge sarà effettivamente pagata a tutti i creditori chirografari. Pertanto, la verifica richiesta al Tribunale attiene alla valutazione prognostica sull’adempimento del concordato e non certo, come sostenuto dalla ‘s.r.l.’, nel senso che l’inammissibilità debba essere dichiarata solo quando si abbia la certezza processuale dell’impossibilità di adempiere, bensì, al contrario, nel senso che il soggetto proponente può essere ammesso al concordato solo quando sussiste una alta probabilità di adempimento (ovverosia quando l’adempimento è assicurato).
Corretta, quindi, la decisione di respingere l’istanza di concordato, nel caso specifico, ragionando nella giusta prospettiva di una previsione dell’esito della futura liquidazione dei beni della società proponente il concordato.
A tal fine, difatti, si è considerato prevalente il dato concreto e fattuale dell’esito negativo di plurimi esperimenti di vendita nell’esecuzione individuale avviata ben prima della domanda di concordato, rispetto al dato, puramente teorico, delle stime sul valore dei beni, per quanto avallate dall’attestazione dell’esperto indipendente. Anche questa impostazione risulta del tutto coerente rispetto all’assolvimento del compito assegnato dalla legge al giudice, il quale, per pronosticare quale sarà la misura di soddisfacimento dei creditori, deve fare una previsione su quello che sarà il ricavato della liquidazione e non deve invece affidarsi a un (inesistente) valore oggettivo dei beni.
Il valore di stima dei beni assume, difatti, soltanto una funzione strumentale rispetto alla previsione del ricavato della liquidazione e, in tale direzione, assai più significativa è stata la constatazione del dato empirico che quei beni non avevano trovato acquirenti nonostante fossero stati messi in vendita a prezzi nettamente inferiori al valore di stima. Per riaccreditare il valore di stima nella giusta ottica di una previsione sul ricavato dalla futura liquidazione dei beni sarebbe stato necessario allegare qualche anomalia o disfunzione negli esperimenti di vendita nell’esecuzione individuale (in modo da svilirne l’idoneità a dimostrare lo scarso gradimento di quei beni sul mercato) oppure la sopravvenienza di un significativo fatto nuovo (quale potrebbe essere, tipicamente, l’offerta vincolata di un soggetto credibile per l’acquisto dei beni al prezzo di stima). Ma nulla del genere risulta essere stato mai sottoposto all’attenzione dei giudici del merito, né si prospetta nel ricorso, essendo quest’ultimo tutto incentrato sulla tesi, infondata e incoerente, della rilevanza del valore oggettivo, e non del prevedibile prezzo di vendita, al fine della verifica della sussistenza del requisito di ammissibilità al concordato.
Per chiudere il cerchio, infine, i magistrati sottolineano la mancanza della necessità di contestare il contenuto e il metodo delle perizie di stima, proprio perché il giudizio prognostico sull’esito della liquidazione è stato basato sul diverso (e prevalente) criterio della valorizzazione del dato di fatto degli inutili tentativi di vendita. Difatti, un bene può avere un determinato valore, in base a un utilizzo ineccepibile degli strumenti offerti dalla tecnica estimativa e, tuttavia, non trovare acquirenti disposti a pagare un prezzo equivalente al valore di stima. Quello che conta, ai fini del rispetto della condizione posta dalla norma, è il pronostico sul prezzo di vendita dei beni. E se tale pronostico può essere fatto in base a un dato più concreto e significativo del valore di stima, quest’ultimo rimane irrilevante e non ha bisogno di essere confutato sul piano della sua correttezza concettuale.