Concordato semplificato: la risoluzione in breve della crisi aziendale non costituisce un vantaggio per i creditori chirografari

Normativa alla mano, è possibile omologare il concordato quando si appura che la proposta non arreca pregiudizio ai creditori rispetto all’alternativa della liquidazione giudiziale e comunque assicura una utilità a ciascun creditore

Concordato semplificato: la risoluzione in breve della crisi aziendale non costituisce un vantaggio per i creditori chirografari

In tema di concordato semplificato, l’utilità della proposta per ciascun creditore, presupposto per l’omologazione del concordato, ancorché non misurabile in termini economici, non può essere costituita dalla semplice risoluzione della crisi aziendale nel minor tempo possibile, in quanto essa non integra alcun vantaggio per i creditori chirografari per i quali non è stata prevista alcuna forma di soddisfazione.
Questo il principio fissato dai giudici (sentenza numero 624 del 12 gennaio 2026 della Cassazione) a chiusura del contenzioso relativo alla revoca del decreto di omologa del concordato preventivo proposto da una ‘s.r.l.’.
Necessario, per meglio comprendere la vicenda, fare riferimenti ai dettagli della proposta di concordato semplificato: operazione di scissione parziale avente ad oggetto parte degli immobili di proprietà iscritti tra le rimanenze della società (dieci immobili su diciassette); cessione della partecipazione del 100 per cento detenuta dalla società nella beneficiaria costituita in seguito alla scissione per scorporo; vendita diretta dei residui beni immobili di proprietà a terzi (sette immobili su diciassette; incasso dei crediti contabilmente iscritti e relativi ai canoni di locazione in corso; compensazione dei crediti fiscali.
Come già per i giudici d’Appello, però, anche per i magistrati di Cassazione non vi sono i presupposti per mettere in discussione la negazione del concordato preventivo.
Decisivo il riferimento alla definizione del presupposto della utilità a ciascun creditore necessario per l’omologabilità del concordato semplificato.
Su questo fronte, difatti, il presupposto dell’utilità per i creditori della proposta di concordato semplificato – richiesto dalla norma quale requisito necessario, unitamente all’assenza di pregiudizio ai creditori rispetto all’alternativa della liquidazione giudiziale, per l’omologazione del concordato – deve essere inteso nel senso che tale utilità, ancorché anche economicamente non apprezzabile, non può essere integrata dalla mera maggiore rapidità nella chiusura della procedura concordataria rispetto a quella della liquidazione giudiziale.
Invece, la tesi proposta dalla società è illogica e in contrasto col senso letterale della norma, posto che non è dato comprendere in cosa possa consistere il vantaggio per i creditori chirografari – per i quali il piano di liquidazione non preveda alcuna soddisfazione monetaria dei loro crediti – nella semplice (e peraltro neanche dimostrata) circostanza della maggiore celerità della chiusura della procedura concordataria rispetto a quella garantita dalla liquidazione giudiziale.
In generale, il concordato semplificato prevede necessariamente un piano di liquidazione del patrimonio aziendale e non già, come nel concordato preventivo, anche una possibile continuità aziendale, di talché non è ipotizzabile – né in concreto risulta minimamente ipotizzato – un possibile interesse per il creditore insoddisfatto, nascente (quale beneficio futuro) dalla prosecuzione dell’attività aziendale.
Tirando le somme, normativa alla mano, è possibile omologare il concordato quando si appura che la proposta non arreca pregiudizio ai creditori rispetto all’alternativa della liquidazione giudiziale e comunque assicura una utilità a ciascun creditore.
In questa ottica, il legislatore, nel prevedere che il Tribunale omologhi il concordato se rileva che la proposta assicura comunque un’utilità a ciascun creditore, richiede che ciascun creditore, anche chirografario, riceva un’utilità e quindi un vantaggio apprezzabile, ma tale utilità tuttavia non può consistere nella risoluzione della crisi aziendale nel minor tempo possibile, posto che non rappresenta alcun vantaggio per i creditori chirografari.
Quest’ultimo rilievo è dunque sufficiente per escludere l’omogabilità della proposta di concordato.

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