Mantenimento per i figli minori: possibile l’assegno a favore del genitore non collocatario

Necessario però appurare l’interesse della prole a mantenere i costanti rapporti con il genitore non collocatario meno abbiente in un ambiente adeguato e con modalità che non si pongano in conflitto con l’ordinaria e prevalente condizione di vita goduta presso il genitore collocatario

Mantenimento per i figli minori: possibile l’assegno a favore del genitore non collocatario

In tema di assegno di mantenimento perequativo per i figli minori, il genitore collocatario può essere gravato del mantenimento ordinario in via esclusiva, o prevalente, anche mediante la corresponsione di un assegno perequativo a favore del genitore non collocatario per i tempi di permanenza della prole presso quest’ultimo, quando, pur non ricorrendo una condizione di non autosufficienza economico-reddituale non dovuta ad inerzia colpevole, si palesi l’interesse della prole a mantenere i costanti rapporti con il genitore non collocatario meno abbiente in un ambiente adeguato e con modalità che non si pongano in conflitto con l’ordinaria e prevalente condizione di vita goduta presso il genitore collocatario, perché tale da indurre una significativa situazione di conclamato disagio o una difficoltà estrema nell’esercizio del diritto della prole alla bigenitorialità in misura che sia proporzionata al caso concreto e ai reali bisogni della prole.
Questo il principio fissato dai giudici (ordinanza numero 11635 del 28 aprile 2026 della Cassazione) alla luce del contenzioso sorto tra due ex coniugi in merito al mantenimento della prole.
In premessa viene ricordato che, salvo accordi diversi liberamente sottoscritti dalle parti, ciascuno dei genitori provvede al mantenimento dei figli in misura proporzionale al proprio reddito. In questa ottica, il giudice stabilisce, ove necessario, la corresponsione di un assegno periodico al fine di realizzare il principio di proporzionalità, da determinare considerando: le attuali esigenze del figlio; il tenore di vita goduto dal figlio in costanza di convivenza con entrambi i genitori; i tempi di permanenza presso ciascun genitore; le risorse economiche di entrambi i genitori; la valenza economica dei compiti domestici e di cura assunti da ciascun genitore.
Entrambi i genitori hanno il dovere di mantenere i figli, proporzionalmente alle rispettive sostanze e secondo le rispettive capacità di lavoro (professionale o casalingo). In via preliminare vanno accertate, anche in via presuntiva, quali siano le concrete esigenze di vita della prole, anche in considerazione della età e delle particolari condizioni, trattandosi di un elemento primario di valutazione, altresì rimarcandosi che l’aumento delle esigenze economiche dei figli è notoriamente legato alla loro crescita e normalmente non ha bisogno di specifica dimostrazione.
L’entità dell’assegno di mantenimento dipende anche dal tenore di vita goduto in costanza di convivenza dei genitori, dal momento che la frattura familiare conseguente alla dissoluzione dell’unione non deve incidere negativamente sui figli compromettendone la qualità di vita, che deve rimanere tendenzialmente analoga.
Costituiscono poi altri parametri idonei ad influire sulla misura dell’assegno indiretto i tempi di permanenza presso ciascun genitore (e, quindi, il mantenimento soddisfatto in via diretta), le risorse patrimoniali dei genitori e la valenza dei compiti domestici e di cura assicurati ai figli, dovendosi sottolineare che la valenza dell’espressione ‘risorse economiche’ è di ampio respiro, sicché il giudice non può limitarsi a considerare soltanto il reddito emergente dalla documentazione fiscale, se prodotta, ma deve tenere conto anche degli altri elementi di ordine economico, o comunque apprezzabili in termini economici, diversi dal reddito, suscettibili di incidere sulle condizioni delle parti, dovendo, in caso di specifica contestazione di una di esse, effettuare i dovuti approfondimenti rivolti ad un pieno accertamento delle rispettive risorse economiche di ciascun genitore (incluse eventuali disponibilità monetarie, investimenti in titoli obbligazionari ed azionari ed in beni mobili), avuto riguardo a tutte le potenzialità derivanti dalla titolarità del patrimonio in termini di redditività, di capacità di spesa, di garanzie di benessere e di fondate aspettative per il futuro.
Va aggiunto, poi, che il genitore collocatario può essere gravato del mantenimento ordinario dei figli in via esclusiva qualora l’altro genitore (che sarebbe tenuto a contribuire con l’assegno perequativo) versi in condizioni di indigenza estrema senza sua colpa o inerzia colpevole o si trovi nella concreta impossibilità di provvedere. In questa ipotesi, l’onere della prova grava sul genitore non collocatario che chiede di essere esonerato della relativa contribuzione perequativa.
Il quadro normativo non comporta, tuttavia, che debba essere escluso in via automatica a carico del genitore collocatario e tenuto al mantenimento ordinario dei figli minori, una eventuale contribuzione in favore del genitore non collocatario, che versi in condizioni di indigenza, per le esigenze dei minori nei periodi di permanenza del minore presso quest’ultimo. Difatti, la previsione di un assegno perequativo per il mantenimento del minore a favore del genitore non collocatario per i tempi di permanenza presso quest’ultimo può intervenire anche quando, pur non ricorrendo l’indigenza del genitore non collocatario nei termini prima precisati, si palesi l’interesse del minore a mantenere i costanti rapporti con il genitore meno abbiente in un ambiente adeguato e con modalità che non si pongano in conflitto con la sua ordinaria e prevalente condizione di vita, goduta presso il genitore collocatario, perché tale da indurre una significativa situazione di conclamato disagio o una difficoltà significativa nell’esercizio del diritto della prole alla bigenitorialità.
Applicando queste valutazioni alla vicenda presa in esame, è evidente, secondo i magistrati di Cassazione, l’errore compiuto in Appello, laddove si è riconosciuto il diritto della donna, come genitore non collocatario, a ricevere la corresponsione dell’assegno perequativo per il mantenimento del minore da parte dell’ex coniuge (e genitore collocatario) sulla scorta dell’accertamento delle capacità reddituali platealmente superiori dell’uomo, ma, tuttavia, non si è preso in esame lo specifico interesse del minore, né gli altri criteri attributivi e determinativi, necessari al fine di determinare e quantificare l’onere in misura proporzionata al caso concreto ed ai reali bisogni del minore.

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