Danni alla persona trasportata: sì all’azione risarcitoria diretta nei confronti della compagnia assicurativa del proprietario del veicolo

Irrilevante, chiariscono i giudici, il fatto che la colpa per il sinistro sia attribuibile esclusivamente al conducente dell’altro veicolo

Danni alla persona trasportata: sì all’azione risarcitoria diretta nei confronti della compagnia assicurativa del proprietario del veicolo

Danni subiti dalla persona trasportata dal veicolo coinvolto nell’incidente stradale: legittima l’azione risarcitoria avanzata direttamente nei confronti della compagnia assicurativa del proprietario di quel veicolo. Irrilevante il fatto che la responsabilità sia attribuibile esclusivamente al conducente dell’altro veicolo.
Questa la prospettiva tracciata dai giudici (ordinanza numero 5960 del 16 marzo 2026 della Cassazione) alla luce del contenzioso originato da quanto verificatosi nel 2008 in provincia di Napoli.
Chiari i dettagli dell’episodio: un motociclo viene colpito da dietro da un veicolo. Inevitabile la caduta della ‘due ruote’. E inevitabili le ripercussioni fisiche non solo per il conducente ma anche per la donna che era trasportata sul motociclo come passeggera.
Consequenziale, perciò, l’azione risarcitoria, due anni dopo i fatti, proposta dalla donna nei confronti del proprietario del motociclo e della relativa compagnia di assicurazione.
Per i giudici di merito, però, la pretesa avanzata dalla donna non ha fondamento. Ciò soprattutto per un dettaglio: accertata la storicità del sinistro, il conducente del mezzo su cui la vittima era trasportata non ebbe colpa alcuna nella produzione del danno, in quanto fu urtato a tergo da altro mezzo da cui era seguito nella marcia.
Il riferimento compiuto dai giudici d’Appello viene però censurato severamente dai magistrati di Cassazione, i quali, ridando vigore alla pretesa avanzata dalla donna, osservano che in secondo grado è stata adottata una interpretazione di quanto previsto dal ‘Codice delle assicurazioni’ in materia di risarcimento del terzo trasportato che pur essendo non irragionevole e non isolata è oramai superata e ritenuta non condivisibile.
In premessa conviene richiamare il ‘Codice delle assicurazioni’, laddove sancisce che, salva l’ipotesi di sinistro cagionato da caso fortuito, il danno subito dal terzo trasportato è risarcito dall’impresa di assicurazione del veicolo sul quale era a bordo al momento del sinistro … a prescindere dall’accertamento della responsabilità dei conducenti dei veicoli coinvolti nel sinistro, fermo il diritto al risarcimento dell’eventuale maggior danno nei confronti dell’impresa di assicurazione del responsabile civile.
Per quanto concerne però la nozione di “caso fortuito”, prevista, come detto, come limite all’applicabilità dell’azione diretta del terzo trasportato, essa riguarda l’incidenza causale di fattori naturali e umani estranei alla circolazione. È, invece, irrilevante la condotta colposa del conducente antagonista, in quanto la finalità della norma è impedire che il risarcimento del danno subito dal passeggero venga ritardato dalla necessità di compiere accertamenti sulla responsabilità del sinistro, ribadiscono i magistrati, richiamando quanto stabilito nel 2022 dalle Sezioni Unite Civili della Cassazione.
Pertanto, ritornando al contenzioso originato da quanto verificatosi nel 2008 in provincia di Napoli, nel caso di danni sofferti da persona trasportata su un veicolo a motore, la circostanza che la responsabilità intera del sinistro debba ascriversi non al vettore, ma al conducente antagonista, non esclude l’applicabilità del risarcimento del terzo trasportato e, di conseguenza, la responsabilità dell’assicuratore della ‘R.C.A.’ del vettore, chiosano i magistrati di Cassazione.

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