Stalking possibile anche attraverso il cosiddetto ‘stato’ personale su ‘WhatsApp’
Del tutto irrilevanti, precisano i giudici, le specifiche modalità attraverso le quali un soggetto riesca a veicolare un messaggio nei confronti della persona offesa
Possibile realizzare il reato di stalking anche attraverso l’aggiornamento costante del proprio stato su ‘WhatsApp’.
Questa la prospettiva tracciata dai giudici (sentenza numero 11187 del 25 marzo 2026 della Cassazione), chiamati a valutare il provvedimento con cui, a fine novembre del 2025, il Tribunale del riesame ha ripristinato la misura cautelare del divieto di avvicinamento alla persona offesa adottata nei confronti di un uomo, Pio – nome di fantasia –, accusato di stalking nei confronti della ex compagna.
In realtà, quello di fine novembre del 2025 è solo l’ultimo aggiornamento in materia di misure cautelari adottate nei confronti di Pio. Su questo fronte sono individuabili facilmente le tappe principali: fine aprile del 2024, ordinanza applicativa della misura degli arresti domiciliari, emessa dal Giudice per le indagini preliminari del Tribunale; metà settembre del 2024, sostituzione della misura degli arresti domiciliari con quella del divieto di avvicinamento alla persona offesa; metà ottobre del 2025, sostituzione, decisa dal Tribunale, del divieto di avvicinamento con l’obbligo di presentazione alla polizia giudiziaria.
Quest’ultima decisione viene impugnata dal Pubblico Ministero: a suo avviso, difatti, vi è stata un’erronea valutazione positiva, da parte del Tribunale, del comportamento di Pio, il quale, benché sottoposto a misura cautelare, ha continuato ad inoltrare messaggi minacciosi ed offensivi alla persona offesa.
Tale obiezione viene accolta dal Tribunale del riesame, che, come detto, a fine novembre del 2025, ripristina il divieto di avvicinamento alla persona offesa.
Consequenziali le contestazioni in Cassazione da parte di Pio, il quale ritiene sia stato illegittimamente ritenuto aggravato il quadro cautelare a suo carico a fronte di elementi non emergenti dal processo, non avendo, in realtà, mai inoltrato messaggi minacciosi alla persona offesa ed essendosi invece limitato a pubblicare sul proprio stato di ‘WhatsApp’ alcune frasi della cui esistenza la parte civile aveva prodotto documentazione mediante copia di schermate telefoniche.
Per Pio, quindi, non ci sono i presupposti per l’applicazione a suo carico, ancora una volta, del divieto di avvicinamento alla persona offesa, cioè la sua ex compagna.
Chiara la tesi proposta: Pio lamenta una sorta di travisamento della prova, avendo i giudici ritenuto che egli avesse inviato messaggi alla persona offesa, poco prima che la misura del divieto di avvicinamento fosse sostituita con quella dell’obbligo di presentazione alla polizia giudiziaria, mentre in realtà egli si è limitato, sostiene, a pubblicare sul proprio stato di ‘Whatsapp’ dei messaggi dal contenuto del tutto neutro.
Questa visione viene però respinta dai magistrati di Cassazione, i quali ritengono non sia emerso in realtà alcun travisamento.
In premessa, viene chiarito che sono del tutto irrilevanti le specifiche modalità attraverso le quali un soggetto riesca a veicolare un messaggio nei confronti della persona offesa, contrariamente a quanto dedotto dalla difesa. Così, ad esempio, il reato di atti persecutori può realizzarsi anche con la pubblicazione di messaggi sui profili ‘social’ di soggetti diversi da quello della persona offesa, ove il soggetto agisca nella ragionevole convinzione che ne venga informata la vittima, e il reato di diffamazione può essere integrato anche dalla pubblicazione di un messaggio offensivo sullo stato del proprio profilo ‘social’, in quanto esso è accessibile da tutti i propri contatti.
Analogamente, alla luce della vicenda in esame, la condotta posta in essere dall’uomo rileva ai fini della valutazione delle esigenze cautelari, poiché pubblicare sul proprio stato di ‘Whatsapp’, o sul proprio profilo ‘social’, messaggi, leggibili senza restrizioni da parte di chiunque, chiaramente rivolti alla persona offesa, nella piena consapevolezza che quest’ultima visionerà quel profilo o quello stato aperti, è del tutto equivalente ad un invio dei messaggi in modo diretto, cambiando semplicemente il mezzo attraverso cui un’informazione viene portata a conoscenza del suo destinatario.
Documenti alla mano, dalla lettura delle schermate dei messaggi in questione (prodotte dalla parte civile al Tribunale) emerge pacificamente che la destinataria era la persona offesa, ripetutamente indicata per nome e alla quale l’uomo si rivolgeva in modo diretto per ricevere notizie sulla figlia in comune, per tentare di fornire una spiegazione del proprio comportamento, per metterla in guardia dai genitori e dalle persone che le erano vicino e per denigrare queste ultime, per commentare lo sviluppo del procedimento e in alcuni casi per esprimere epiteti ingiuriosi. A fronte di tali elementi, l’osservazione difensiva, secondo cui la persona offesa ha letto tali messaggi accedendo volontariamente allo stato di ‘WhatsApp’ dell’uomo, è priva di pregio, giacché era del tutto naturale che la persona offesa si accertasse di cosa l’uomo pubblicasse in rete parlando di lei e rivolgendosi a lei, con messaggi che chiunque avrebbe potuto vedere, con una capacità di diffusione, tra l’altro, notevole per la pervasività dello strumento utilizzato, spiegano i giudici di Cassazione.
Per chiudere il cerchio, infine, non vi è travisamento in relazione alla valenza che il Tribunale del riesame ha inteso dare a tali messaggi che, per frequenza e contenuto, sono ossessivi e atti a turbare l’equilibrio emotivo e psicologico della persona offesa, nella parte in cui ripetutamente denigrano e accusano i familiari o persone strettamente vicine alla persona offesa, invitano quest’ultima, in modo pressante, a riconsiderare la propria condotta, per poi sfociare in ingiurie dirette (si leggano in particolare gli ultimi messaggi della produzione della parte civile, in cui viene usato anche l’epiteto dialettale di “munnezz”).
Sacrosanto, quindi, il ritorno al divieto di avvicinamento alla persona offesa, una volta appurato che Pio non ha scelto il silenzio, bensì ha ripreso comportamenti persecutori (quanto meno attraverso molestie) nei confronti della persona offesa.