Solido l’interesse del fallito a sollecitare la verifica della correttezza nella redazione del rendiconto

La liquidazione di acconti sui compensi del curatore in corso di procedura, per un importo complessivo superiore al compenso finale nei valori massimi liquidabili, costituisce un fatto oggettivo che inficia la correttezza del conto e lo rende non approvabile

Solido l’interesse del fallito a sollecitare la verifica della correttezza nella redazione del rendiconto

Il fallito, individuato come uno dei soggetti destinatari della comunicazione del rendiconto, ogni qualvolta contesti una condotta antidoverosa dell’organo fallimentare, condotta da cui è derivato un pregiudizio per i creditori e, indirettamente, anche per sé stesso nella misura in cui vede affievolirsi la possibilità di aspirare ad una esdebitazione individuale, è portatore di un interesse concreto ed attuale a sollecitare la verifica di correttezza della redazione del rendiconto.
Questo il punto fermo fissato dai giudici (ordinanza numero 7338 del 26 marzo 2026 della Cassazione), i quali hanno accolto definitivamente l’istanza finalizzata ad ottenere la mancata approvazione del rendiconto presentato da un avvocato in qualità di curatore del fallimento di una società.
Ammissibile e fondata, nello specifico, la richiesta di mancata approvazione del rendiconto sotto il solo profilo della eccedenza degli acconti percepiti dal curatore rispetto ai compensi liquidabili secondo i previsti parametri, anche avuto riguardo alla circostanza che il legale era subentrato ad altro curatore, con la conseguenza che il compenso finale andava ripartito tra i curatori succedutisi nella gestione fallimentare secondo i criteri di proporzionalità in relazione all’attività svolta.
Per i giudici non ci sono dubbi: la liquidazione di acconti sui compensi del curatore in corso di procedura, per un importo complessivo superiore al compenso finale nei valori massimi liquidabili, costituisce un fatto oggettivo che inficia la correttezza del conto e lo rende non approvabile.
In generale, comunque, l’impugnazione del rendiconto non deve limitarsi ad indicare concretamente le vicende e i comportamenti in relazione ai quali si imputa al curatore di esser venuto meno ai propri doveri ma deve anche enunciare le conseguenze, anche solo potenzialmente dannose, che ne siano derivate, così da consentire la corretta individuazione della materia del contendere e l’efficace esplicazione del diritto di difesa del curatore cui gli addebiti siano rivolti.
Analizzando poi i dettagli della vicenda, quanto alle dedotte vendite di beni in esecuzioni individuali promosse da creditori fondiari, l’avvocato si limita solamente ad indicare numeri delle procedure senza tuttavia specificare né la natura degli immobili intestati alla società e ai soci, né gli importi ricavati dalle vendite, gettando, quindi, ulteriori ombre sulla correttezza e trasparenza del rendiconto.

News più recenti

Mostra di più...