Nuora vessa la suocera: legittimo parlare di maltrattamenti in famiglia

Sufficiente, precisano i magistrati, un rapporto di affinità, come quello tra nuora e suocera, appunto, per parlare di persona di famiglia

Nuora vessa la suocera: legittimo parlare di maltrattamenti in famiglia

Vessazioni a danno della suocera: legittimo condannare la nuora per il reato di maltrattamenti in famiglia. Ciò perché, precisano i magistrati, è sufficiente un rapporto di affinità, come quello tra nuora e suocera, appunto, per parlare di persona di famiglia.
Questi i punti fermi fissati dai giudici (sentenza numero 10792 del 20 marzo 2026 della Cassazione) alla luce di quanto capitato in Calabria.
Protagonista in negativo è una donna, che prende di mira la madre del marito e finisce sotto processo con l’accusa di maltrattamenti in famiglia.
A far precipitare la situazione è il trasferimento della coppia, con tanto di figlio, presso la casa della madre dell’uomo. L’anziana signora, difatti, divide il proprio immobile in due appartamenti separati, così da potere accogliere il figlio, la nuora e il nipote, dando loro uno spazio di vita esclusivo, ma, allo stesso tempo, si mostra disponibile per dare una mano alla coppia, occupandosi del nipote – anche a causa della malattia della nuora –, adoperandosi per cucinare per tutti, infine dando anche un contributo economico.
Per la nuora, però, la presenza della suocera, nonostante le buone intenzioni di quest’ultima, risulta, alla lunga, non sostenibile. Lo certificano non solo le molteplici liti ma anche le vessazioni che l’anziana signora è costretta a subire ripetutamente.
Il quadro poco edificante è tracciato grazie alle dichiarazioni della vittima e di suo figlio – che, peraltro, ha deciso di separarsi dalla moglie – ed è sufficiente, secondo i giudici di merito, per condannare la giovane donna, ritenuta colpevole di maltrattamenti in famiglia. E in Appello la pena viene fissata in sedici mesi di reclusione.
Questa decisione viene contestata dalla donna in Cassazione. A suo parere, difatti, difetta il legame familiare tra lei e la persona offesa, in quanto la nozione di persona di famiglia rilevante agli effetti penali presuppone un’unione di persone che per relazioni e consuetudini di vita siano legate da vincoli di reciproco rispetto e considerazione, senza che rilevi il mero rapporto di affinità esistente tra suocera e nuora, mentre, invece, in Appello si è affermato che, pure ove manchi il rapporto di convivenza, è sufficiente il rapporto di affinità tra suocera e nuora ad integrare la nozione di familiare alternativa a quella di convivente.
Secondo la donna, invece, in assenza di un rapporto di convivenza, viene anche a difettare il carattere dell’abitualità delle offese necessario per integrare il reato di maltrattamenti.
Chiara la questione sul tavolo dei magistrati di Cassazione. Accertate le condotte vessatorie poste in essere dalla nuora nei confronti della suocera, è necessario valutare se il rapporto di affinità esistente tra suocera e nuora possa essere inteso come equipollente a quello parentale per la nozione di familiare, alla luce di quanto previsto dal Codice Penale in materia di maltrattamenti contro i familiari.
Per i magistrati di Cassazione non ci sono dubbi: la norma fa riferimento alle condotte di maltrattamento di una persona della famiglia, senza stabilire limiti al grado di parentela o di affinità tra i componenti, e non definisce la nozione di familiare agli effetti penali ma solo quella di prossimo congiunto, che comprende tutti i discendenti e ascendenti il coniuge, i fratelli e sorelle, gli affini nello stesso grado, quindi anche il cognato, il suocero, il genero e la nuora, gli zii e i nipoti. Tale qualificazione però non è assimilabile alla nozione di persona della famiglia, presa in considerazione dal reato di maltrattamenti, reato che fa riferimento innanzitutto al concetto di famiglia, intesa come comunità di persone unite da vincoli di solidarietà reciproca, assistenza e comunanza di vita.
Su questo punto, in particolare, la norma penale, quella relativa al reato di maltrattamenti in famiglia, non riguarda solo i nuclei familiari costruiti sul matrimonio, ma qualunque relazione che, per la consuetudine e la qualità dei rapporti creati all’interno di un gruppo di persone, implichi l’insorgenza di vincoli affettivi e aspettative di assistenza assimilabili a quelli tradizionalmente propri del nucleo familiare, precisano i giudici di Cassazione, i quali aggiungono che è proprio in tali contesti che sorge la primaria esigenza di tutela assicurata dalla norma penale, cioè quella di evitare che dai vincoli familiari nascano minorate capacità di difesa a fronte di sistematici atteggiamenti prevaricatori assunti da un componente del gruppo, attraverso la creazione di patologici rapporti di sudditanza basati sulla consuetudine della condivisione di spazi di vita in comune.
Invece, il Codice Civile definisce la parentela come il vincolo intercorrente tra persone che discendono da uno stesso stipite, ossia un antenato comune. Altro tipo di legame disciplinato dal Codice Civile è l’affinità, definita come il vincolo intercorrente tra un coniuge e i parenti dell’altro coniuge. Così, per effetto del matrimonio, ciascun coniuge diventa affine dei parenti dell’altro, nella stessa linea e grado di parentela. Quindi, il rapporto di affinità tra i genitori del coniuge e l’altro coniuge, ovvero tra i suoceri e la nuora o il genero, è senz’altro rilevante ai fini della definizione di persona della famiglia, prevista dal reato di maltrattamenti come alternativa a quella di convivente. Ma ciò che è imprescindibile per la nozione di famiglia, sempre nell’ottica fissata dal Codice Penale in materia di maltrattamenti in famiglia, è la concretezza di un vincolo interpersonale produttivo di doveri di solidarietà e di assistenza.
Non a caso, il Codice Penale parla oggi di maltrattamenti contro familiari e conviventi, così precisando che vittima del reato non è soltanto una persona della famiglia, ma una persona della famiglia o comunque convivente. Ciò perché la convivenza è il fenomeno che rivela il rapporto di solidarietà e protezione che lega due o più persone che formano un consorzio familiare.
In caso, poi, di unione basata sul matrimonio, persistono, nonostante la cessazione della convivenza, persistono gli obblighi giuridici, sia pure attenuati, di assistenza morale e materiale, e con essi l’applicabilità del reato di maltrattamenti in famiglia, ed anche nell’ipotesi di rapporti tra genitori e figli, come tra fratelli e sorelle, la cessazione della convivenza non fa venire meno l’affectio che regge l’unione, a meno che altri elementi non rivelino la cessazione definitiva, e condivisa dagli stessi consanguinei, di ogni rapporto di reciproca assistenza che costituisce il fondamento stesso della famiglia.
Analizzando la vicenda oggetto del processo, oltre al rapporto di affinità, tra la persona offesa e la responsabile delle condotte vessatorie, è esistito un rapporto basato su solidarietà e sostegno reciproco, elementi che costituiscono, insieme al rapporto parentale, dati essenziali per l’integrazione della fattispecie di maltrattamenti, poiché incidono sulla nozione stessa di famiglia tutelata dalla norma penale.
Di conseguenza, corretto, secondo i giudici di Cassazione, il principio, che in Appello ha portato alla condanna della giovane donna, secondo cui, anche in assenza di convivenza, il riferimento al rapporto di affinità esistente tra la suocera e la nuora è sufficiente ad integrare il presupposto di persona della famiglia che è da valutare come alternativo a quello della convivenza, Codice Penale alla mano. Ciò anche perché la nozione di familiare include anche il rapporto di affinità che si instaura tra il coniuge ed i parenti dell’altro coniuge, rapporto che assume rilevanza a prescindere dalla convivenza, purché esso presenti caratteristiche tali da generare un legame stabile di affidamento e solidarietà reciproche.
Va tenuto presente, comunque, che anche il legame parentale, allorché non sia accompagnato da una comunanza di vita, da legami effettivi di reciproca assistenza, fuoriesce dalla nozione penalistica di persona della famiglia, ma il rapporto di affinità tra suocera e nuora è senz’altro assimilabile, ai fini della nozione di persona della famiglia, al rapporto parentale che si instaura tra i discendenti di un medesimo stipite e può, pertanto, essere considerato elemento necessario e sufficiente ad integrare la fattispecie dei maltrattamenti in famiglia, anche in assenza della convivenza, chiariscono i giudici di Cassazione.
Tornando alla vicenda calabrese, tra la nuora e la suocera, nonostante l’assenza di convivenza, esisteva una comunanza di vita per contingenze materiali. Pertanto, è necessario verificare se, al di là dell’assenza di convivenza, esistesse una frequenza di rapporti tale da determinare l’inserimento della suocera e della nuora nello stesso nucleo familiare, con il sorgere di reciproche aspettative di assistenza e doveri di solidarietà di tipo familiare, spiegano i giudici, anche perché le condotte violente o vessatorie, in assenza di tali condizioni, potrebbero integrare altre ipotesi di reato (lesioni, minacce, atti persecutori) ma non il reato di maltrattamenti in famiglia.
Ragionando in questa ottica, dal quadro probatorio si evince che le liti tra nuora e suocera sono iniziate quando il nucleo familiare del figlio si è trasferito presso la casa della madre, che ha diviso il proprio appartamento formando due abitazioni separate. Pertanto, pur in difetto di un rapporto di convivenza, escluso dalla esistenza di due abitazioni separate, è certo che la suocera si occupasse del figlio della coppia, anche a causa della malattia della nuora. In particolare, risulta che l’anziana donna si adoperava per cucinare e per accudire il bambino, sia di giorno che di notte, dando anche un contributo economico al ménage familiare, sottolineano i giudici di Cassazione.
Ci si trova, in sostanza, di fronte a profili di fatto che certificano l’esistenza di un inserimento della suocera nel nucleo familiare del figlio per effetto di una stabile comunanza di vita, che prescinde dalla materiale coabitazione nel medesimo immobile, suddiviso in due mini appartamenti. Di conseguenza, anche a prescindere dal rapporto di convivenza, il legame di affinità tra suocera e nuora è sufficiente ad integrare il presupposto della nozione di familiare.
Tirando le somme, vi è, analizzando la vicenda calabrese, un legame di stabile comunanza di vita di tipo familiare tra la suocera e la nuora, indipendentemente dal requisito della convivenza, annotano i giudici di Cassazione, e quindi è sacrosanto condannare per maltrattamenti in famiglia la giovane donna, resasi autrice di condotte vessatorie nei confronti della suocera.
Ampliando l’orizzonte, poi, i magistrati di terzo grado chiosano ribadendo che, ai fini della

configurabilità del reato di maltrattamenti contro i familiari, deve considerarsi ‘famiglia’ ogni consorzio di persone tra le quali, per strette relazioni e consuetudini di vita, siano sorti rapporti di assistenza e solidarietà, senza la necessità della convivenza e della coabitazione, essendo sufficiente un regime di vita improntato a rapporti di umana solidarietà ed a strette relazioni, dovute a diversi motivi anche assistenziali.

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