Motociclista morto a seguito di un incidente: la condotta imprudente da lui tenuta alla guida nega il risarcimento alla vedova

Decisivo per i giudici il riferimento alla velocità non adeguata e al mancato utilizzo del casco

Motociclista morto a seguito di un incidente: la condotta imprudente da lui tenuta alla guida nega il risarcimento alla vedova

Niente risarcimento alla vedova del motociclista morto a seguito di un grave incidente: decisiva la constatazione della condotta imprudente tenuta dall’uomo.
Questa la decisione dei giudici (ordinanza numero 33440 del 22 dicembre 2025 della Cassazione), i quali, chiamati a prendere in esame il contenzioso originato da quanto successo oltre venti anni fa in provincia di Campobasso, hanno ritenuto, come già i giudici d’Appello, che l’accertato mancato utilizzo del casco abbia inciso in modo determinante nella causazione dell’evento dannoso.
Chiara la dinamica dell’episodio: l’uomo, in sella al proprio motociclo, ha perso il controllo del mezzo, che ha terminato la corsa impattando contro il fusto di un albero posto al margine destro della carreggiata, e ha poi perso la vita a causa delle gravi lesioni riportato.
Chiari anche gli addebiti mossi all’uomo: da un lato, il mancato utilizzo del casco, e, dall’altro, l’avere proceduto, in un tratto di strada caratterizzato da una semicurva a sinistra, a velocità sicuramente non adeguata, anche perché erano presenti in zona sia abitazioni, sia alberi posti a margine della carreggiata.
Per i giudici non ci sono dubbi: se il conducente si fosse conformato ad un comportamento cauto, la situazione di pericolo sarebbe stata verosimilmente superata. In questa ottica è decisivo il richiamo al principio secondo cui, in materia di responsabilità civile per danni da cose in custodia, la condotta imprudente del danneggiato può interrompere il nesso eziologico tra fatto ed evento dannoso quando sia caratterizzata da efficienza causale esclusiva nella produzione del sinistro, a patto che il comportamento del danneggiato non costituisca un’evenienza ragionevole o accettabile secondo un criterio probabilistico di regolarità causale e sia da escludere che tale comportamento rappresenti una situazione di pericolo prevedibile e superabile attraverso l’adozione delle normali cautele.
Decisiva, nello specifico, l’accertata circostanza che il motociclo viaggiava a velocità non moderata, come è stato dichiarato nel verbale di sommarie informazioni da un uomo che si trovava a bordo della propria autovettura quando era stato sorpassato dal motociclo prima della curva, poco tempo prima del sinistro. In particolare, poi, l’uomo ha dichiarato che nel momento in cui si era avvicinato al corpo del motociclista, quest’ultimo era sprovvisto di casco, che, difatti, non veniva rinvenuto dai militari intervenuti sul posto.
Peraltro, il documento fotografico che ritrae il motociclista deceduto a terra comprova la mancanza di casco, e nessuna prova è stata offerta circa il fatto che il casco fosse indossato e che al momento dell’urto fosse stato sbalzato a distanza e non rinvenuto.
Per chiudere il cerchio, infine, l’ultimo tassello: la morte è avvenuta per arresto cardio-circolatorio da grave trauma cranico per urto violento contro superficie solida, e quindi è verosimile che il mancato utilizzo del casco abbia inciso in modo determinante nella causazione dell’evento dannoso che ha portato alla morte del conducente.

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