Legittima la sanzione per un ‘post’ su ‘Facebook’

In generale, va salvaguardato il diritto di critica del dipendente pubblico, costituendo libera estrinsecazione del pensiero, ma esso trova un limite invalicabile nell’obbligo di fedeltà verso il datore di lavoro

Legittima la sanzione per un ‘post’ su ‘Facebook’

Legittima la sanzione disciplinare per il dipendente pubblico che su ‘Facebook’ con un ‘post’ danneggia l’immagine del datore di lavoro.
Questa la presa di posizione dei giudici (ordinanza numero 215 del 4 gennaio 2026 della Cassazione), chiamati a prendere in esame il caso relativo ad una dipendente dell’’Istituto nazionale di geofisica e vulcanologia’.
In generale, va salvaguardato il diritto di critica del dipendente pubblico, costituendo libera estrinsecazione del pensiero, ma esso trova un limite invalicabile nell’obbligo di fedeltà verso il datore di lavoro. A maggior ragione, poi, quando, come nella vicenda in esame, le espressioni utilizzate, caratterizzate da allusioni e insinuazioni idonee a creare rappresentazioni false della realtà, siano diffuse attraverso i social network, con tanto di indicazione della qualifica professionale presso l’ente pubblico, risultando così idonee a danneggiare l’immagine dell’istituzione di appartenenza. E ciò indipendentemente dal fatto che i messaggi incriminati siano stati espressi al di fuori del contesto lavorativo.
Decisivo, innanzitutto, il passaggio in Appello, laddove i giudici, richiamato il codice di comportamento dell’istituto, hanno evidenziato che l’iscrizione a ‘Facebook’ può anche avvenire in forma anonima ed hanno rilevato che nulla imponeva alla lavoratrice. di qualificarsi come dirigente dell’istituto.
Esclusa la continenza delle espressioni utilizzate, poiché la lavoratrice non aveva verificato la veridicità dei fatti contestati.
Tirando le somme, le espressioni incriminate sono palesemente idonee a danneggiare l’immagine dell’istituto.
Questa visione viene condivisa dai magistrati di Cassazione, i quali annotano che, come sancito in Appello, le espressioni utilizzate dalla lavoratrice nei ‘post’ su ‘Facebook’ contenevano riferimenti denigratori non meglio precisati e non provati ed espressioni insinuanti e generiche.
Esclusa, poi, la continenza, a fronte del carattere allusivo e in qualche modo diffamatorio delle espressioni, contestualmente alla diffusione di notizie di stampa, tese ad incrementare dubbi e sospetti, se non concrete consapevolezze, nelle persone che avevano accesso a ‘Facebook’ per un numero non limitato alla cerchia delle più strette amicizie della lavoratrice, come ad avvalorare il sospetto di comportamenti non corretti da parte del personale impegnato nella ricostruzione post terremoto.

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