Denaro versato in anticipo: possibile parlare di caparra confirmatoria

A modificare il quadro può essere la manifesta sproporzione per eccesso della misura della caparra

Denaro versato in anticipo: possibile parlare di caparra confirmatoria

L’anticipato versamento di una somma di denaro può assumere funzione di caparra confirmatoria qualora, nelle intenzioni delle parti, sia stato eseguito per conseguire gli scopi pratici previsti dal Codice Civile, con riferimento anche alle ipotesi di inadempimento del contratto. Cosicché, per il positivo riscontro della qualificazione come caparra, è necessario indagare in ordine alla effettiva intenzione delle parti, facendo ricorso ad un esame del complessivo regolamento contrattuale, non essendo sufficiente il mero elemento formale della denominazione in termini di caparra del versamento anticipato.
Ragionando in questa ottica, poi, la manifesta sproporzione per eccesso della misura della caparra costituisce certamente indice altamente significativo che con essa le parti non abbiano inteso perseguire lo scopo tipico dell’istituto, e peso di primario rilievo assume la circostanza che, pur evocato, piuttosto sbrigativamente, il nomen iuris ‘caparra’, nonostante e, anzi, a dispetto, dell’estrema gravosità della misura del versamento, l’enunciazione non risulta essere stata resa inequivoca dalle parti contrattuali con l’espressa enunciazione delle conseguenze dipendenti da una tal qualificazione, quali il recesso e il pagamento del doppio.
Questi i chiarimenti forniti dai giudici (sentenza numero 19987 del 15 giugno 2026 della Cassazione) alla luce del contenzioso relativo ad una complessa cessione di tre appartamenti (e dei relativi ‘posti auto’) facenti parte di un compendio immobiliare in corso di ultimazione.
In premessa, viene ribadito che la caparra confirmatoria è diretta a preventivamente determinare il danno da inadempimento, allo stesso tempo conservando la funzione di parziale pagamento del prezzo. Di conseguenza, si ritiene che il potere del giudice di ridurre la penale, previsto dal Codice Civile, non può essere esercitato per la caparra confirmatoria, sia a cagione del carattere eccezionale della norma, che ne preclude l’applicazione analogica, sia per le differenze strutturali intercorrenti tra i due istituti, in quanto la caparra pur assolvendo, come la clausola penale, alla funzione di liquidare preventivamente il danno da inadempimento, svolge l’ulteriore funzione di anticipato parziale pagamento per l’ipotesi di adempimento.
Così, l’anticipato versamento di una somma di denaro può assumere funzione di caparra confirmatoria. Questa eventualità però deve essere verificata attraverso una specifica indagine diretta ad accertare l’effettiva volontà delle parti negoziali, solo all’esito della quale si potrebbe motivatamente affermare che esse, nonostante l’ammontare palesemente esorbitante del versamento – poco più del 92 per cento del prezzo, nel caso in esame –, avevano inteso pattuire una vera e propria caparra confirmatoria. Attività ricognitiva, questa, che deve riguardare il contratto, nel suo complesso e nelle sue singole disposizioni, e la condotta delle parti, anche successiva alla stipulazione, nonché l’insieme della vicenda fattuale.
È certamente indubbio che la parte lesa dall’altrui condotta illecita (nella specie, in ambito di rapporti obbligatori derivanti da contratto) ha diritto a vedere ripristinato il proprio patrimonio offeso, anche attraverso lo strumento convenzionale della caparra confirmatoria. Rimane, tuttavia, estranea alla tutela giuridica la pretesa di locupletare un guadagno ingiusto, proprio perché ingiustificato.
Pur non avendo, la legge, stabilito una misura massima alla caparra confirmatoria, essa, in concreto, deve conservare la propria funzione di predeterminazione autoregolamentata del danno da inadempimento e, allo stesso tempo, di acconto (per l’ipotesi fisiologica di corretto adempimento). Natura di acconto che nell’ipotesi all’esame risulta contrastare con l’entità della dazione, di poco inferiore al prezzo intero.
L’autonomia negoziale dei privati, che certamente costituisce regola nel nostro ordinamento, incontra limiti e deroghe. Perciò, è necessario ‘leggere’ le clausole contrattuali alla luce di quei limiti, che trovano, in ultimo, paradigma interpretativo cardine in quanto previsto dal Codice Civile, e cioè che, qualora il contratto rimanga oscuro, esso deve essere inteso nel senso meno gravoso per l’obbligato, se è a titolo gratuito, e nel senso che realizzi l’equo contemperamento degli interessi delle parti, se è a titolo oneroso: così, la parte è tenuta a perseguire il proprio interesse avendo cura di non procurare una lesione non necessaria a quello dell’altra parte.

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