A rischio il lavoratore per la trascuratezza durante la malattia: lo salva il consulente medico-legale

Decisiva la constatazione che le condotte sottolineate dall’azienda non siano risultate idonee a pregiudicare la guarigione del lavoratore o a ritardarne il rientro in servizio

A rischio il lavoratore per la trascuratezza durante la malattia: lo salva il consulente medico-legale

Niente licenziamento se il consulente medico-legale ha sancito che la condotta tenuta dal lavoratore durante il periodo di malattia non era idonea a pregiudicarne la guarigione o a ritardarne il rientro in servizio.
Questa la decisione dei giudici (ordinanza numero 5441 dell’11 marzo 2026 della Cassazione), i quali, chiamati a prendere il contenzioso sorto a seguito del provvedimento adottato da una società nei confronti di un suo dipendente, hanno cancellato definitivamente il licenziamento del lavoratore.
Condivisa dai magistrati di Cassazione l’ottica adottata dai giudici di merito: ricostruiti i fatti, va esclusa la rilevanza disciplinare dei comportamenti addebitati al lavoratore e ritenuti dal datore di lavoro incompatibili con lo stato di salute dichiarato e la natura dell’infermità derivante da infortunio sui lavoro e tali da pregiudicare o ritardare la guarigione e il rientro in servizio.
Decisivo, come detto, il riferimento al parere del consulente medico-legale.
La vicenda trae origine da un periodo di assenza del lavoratore per infortunio sul lavoro, durante il quale la società ha disposto mirati accertamenti sulle concrete modalità di conduzione della vita quotidiana da parte del dipendente. All’esito di tali accertamenti, la società ha ritenuto (soggettivamente, senza parere medico o tecnico) le condotte extralavorative incompatibili con il quadro clinico denunciato dal lavoratore e con il tenore di vita protetto che si accompagna allo stato di infortunio, ravvisando possibili indici di simulazione o sottovalutazione della patologia, violazione dei doveri di correttezza e buonafede, abuso del diritto all’assenza, compromissione del vincolo fiduciario, e ha poi avviato il procedimento disciplinare e irrogato il licenziamento per giusta causa, ritenendo le condotte oggetto di addebito incompatibili con la prosecuzione, anche solo provvisoria, del rapporto di lavoro.
A smentire la società datrice di lavoro sono state le risultanze della consulenza del medico-legale, il quale, esaminando le attività extralavorative del dipendente, le ha valutate non idonee a pregiudicare la guarigione del lavoratore o almeno a ritardarne il rientro in servizio.
Impossibile, quindi, addebitare al lavoratore un inadempimento – ai doveri di cura – così grave e colpevole tale da impedire la prosecuzione del rapporto.
Insufficiente il richiamo fatto dall’azienda alla presunta trascuratezza del lavoratore, durante il periodo post infortunio, nel curare la propria salute, anche controllando il proprio peso.

Vittoria piena, quindi, per il lavoratore, che ottiene reintegra in azienda e indennità risarcitoria, pari a dodici mensilità dell’ultima retribuzione globale di fatto.

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