Posti insufficienti per i pendolari: cancellata la multa inflitta a ‘Trenitalia’
Tenendo conto delle condizioni dell’abbonamento e delle peculiari circostanze del caso concreto (restrizioni dovute all’emergenza Covid), non è ravvisabile in capo a ‘Trenitalia’ la contestata violazione dell’obbligo di diligenza professionale

Antitrust kappao dinanzi ai giudici (sentenza numero 9172 del 13 maggio 2025 del Tar Lazio) nella battaglia con ‘Trenitalia’. Cancellata, difatti, la multa – 1.000.000 di euro, per la precisione – irrogata alla società, rea, secondo l’Antitrust, di avere posto in essere una pratica commerciale scorretta, consistita nel non avere predisposto, nel corso dei mesi di gennaio e febbraio 2021, con riferimento alla tratta Roma-Napoli, un numero di posti tali da soddisfare la domanda dei pendolari in possesso di un abbonamento, con conseguenti disagi per tale tipologia di utenza.
A far scoppiare il caso è stato un episodio verificatosi nel gennaio del 2021, quando una quarantina di abbonati senza prenotazione si presentarono al binario di alcuni treni che però risultavano già saturi, e il personale di ‘Trenitalia’, anche in applicazione della normativa vigente, si vide costretto a vietare loro l’accesso al treno. Subito dopo, ‘Trenitalia’, anche in considerazione della situazione di particolare criticità legata alla diffusione del virus e in un’ottica di attenzione alla clientela, si adoperò per attivare ulteriori treni nelle fasce orarie di punta.
Tuttavia, secondo l’Antitrust, un operatore quale ‘Trenitalia’ non poteva non prevedere che la prenotazione del posto effettuata dall’abbonato al momento dell’acquisto del titolo sarebbe stata oggetto di modifica al momento del viaggio, e, quindi, avrebbe quindi avuto l’obbligo di garantire l’accesso al treno anche ai soggetti che non avevano la prenotazione e rispetto ai quali aveva il solo obbligo di garantire il trasporto durante la giornata, salvo rimborsare il costo del biglietto altrimenti acquistato.
Tirando le somme, l’Antitrust ha addebitato a ‘Trenitalia’ di di avere predisposto un’offerta di posti non adeguata ad assorbire le richieste di prenotazione degli abbonati.
Tuttavia, ‘Trenitalia’ ha rappresentato che, con riferimento al mese di gennaio 2021, al quale risale l’episodio da cui ha tratto avvio il procedimento, a fronte di quasi 10.000 posti disponibili giornalieri sulla tratta Roma-Napoli, sono stati venduti poco più di 1.000 abbonamenti. Pertanto, tra abbonamenti venduti e posti potenziali vi era un rapporto di circa 1 a 10, che non può ritenersi inidoneo al soddisfacimento della domanda stimabile.
Del resto, sia l’Antitrust che l’’Autorità di regolazione dei trasporti’ hanno evidenziato che sulla tratta dell’alta velocità Roma-Napoli, nel periodo gennaio-febbraio 2021, a fronte di una riduzione della domanda (cioè di numero di abbonamenti attivi) variabile tra il 50 per cento (gennaio 2021) e il 40 per cento (febbraio 2021), l’offerta si era ridotta in termini di posti disponibili di circa l’80 per cento, comportando un aumento del rapporto tra prenotazioni effettuate dagli abbonati e posti disponibili, che è passato dal 4-5 per cento di gennaio-febbraio 2020 al 13-14 per cento di gennaio-febbraio 2021, sicché è pacifico che anche in tale periodo persistesse un rapporto tra domanda e offerta di posti del tutto idoneo a soddisfare le esigenze dei passeggeri abbonati.
Dalla stessa ricostruzione operata dall’Antitrust si evince che solo l’8 gennaio si è verificato il disguido contestato, consistito nel fatto che circa quaranta abbonati, privi della prenotazione, non sono riusciti ad accedere ai treni desiderati, poiché già al completo. In proposito, però, deve tenersi conto del fatto che le condizioni dell’abbonamento prevedevano espressamente la necessità che il titolare dell’abbonamento, per avere assicurato il posto richiesto, effettuasse regolarmente la prenotazione del posto prima di salire sul treno. Ed infatti, l’abbonamento prevede l’obbligo di effettuare la prenotazione del posto per i treni su cui si intende viaggiare, e il cliente, nel corso dell’acquisto, viene avvisato della possibilità di scegliere tra acquistare l’abbonamento solo dopo aver prenotato il posto sui treni per cui è valido (cosiddetta opzione ‘prima prenoto poi acquisto’), oppure acquistare l’abbonamento e procedere successivamente alla prenotazione. In tale ultima ipotesi, quindi, il cliente dovrà effettuare la prenotazione in qualsiasi momento prima di accedere al treno.
Pertanto, l’abbonato che non aveva effettuato la prenotazione era ben a conoscenza di non avere il posto garantito e, naturalmente, provava a salire sul treno richiesto nella consapevolezza che la presenza di posti liberi era solo un’eventualità.
Di conseguenza, nella fattispecie, tenendo conto delle condizioni dell’abbonamento e delle peculiari circostanze del caso concreto (restrizioni dovute all’emergenza Covid), non è ravvisabile in capo a ‘Trenitalia’ la contestata violazione dell’obbligo di diligenza professionale, né può affermarsi, sanciscono i giudici, che la società abbia omesso di informare preventivamente i consumatori del rischio di eventuali disagi.
Peraltro, dal parere dell’’Autorità di regolazione dei trasporti’ si evince che la mancanza di un sistema di allerta per i pendolari sulle condizioni di viaggio imposte dai vincoli di distanziamento era di fatto risolta dal sistema di prenotazione, che consentiva di visualizzare la distribuzione dei limitati posti disponibili prima di concludere l’acquisto dell’offerta abbonamento e non permetteva di effettuare la prenotazione in caso di loro indisponibilità.
Peraltro, l’unica criticità effettivamente comprovata è stata quella citata dell’8 gennaio 2021, mentre non risultano ulteriori episodi della medesima rilevanza, sicché, anche sotto tale profilo, le circostanze richiamate possono essere ascritte ad un evento singolo non integrante una pratica commerciale in senso proprio.