Danno irrisorio: niente indennizzo per l’eccessiva durata del processo
Fondamentale il riferimento alla quantificazione del danno, superiore di pochissimo ai 1.500 euro
Può risultare decisivo il fatto che la persona offesa, per effetto del ‘blocco’ del proprio profilo, non sia stata in condizione di percepire direttamente e nell’immediatezza il contenuto offensivo né di interloquire con l’autore, restando estranea alla comunicazione rivolta a una pluralità di soggetti
Debbono essere computati anche i redditi soggetti a tassazione separata, quali il trattamento di fine rapporto e le somme percepite da forme di previdenza complementare per la parte imponibile, non trovando applicazione l’esclusione prevista solo per l’assegno sociale