Cane deceduto nella pensione per animali: nessun risarcimento per il padrone che ha perso l’amico a quattro zampe
Decisiva la constatazione che il perimento dell’animale è stato causato dalla insorgenza, repentina, di una patologia rivelatasi fatale
I creditori, al pari del curatore del fallimento o del commissario straordinario dell’alienante o del solvens, restano tutelati dalla garanzia patrimoniale generica dell’acquirente o dell’accipiens poi dichiarato fallito ovvero in stato d’insolvenza
Deve osservarsi il principio di proporzionalità, che richiede una valutazione comparata dei redditi di entrambi i genitori